Art. 6.
(Disposizioni di attuazione).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e c), numeri 1) e 2), della presente legge, sono realizzati mediante

 

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apposite concessioni redatte con le modalità previste dai citati commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Per l'attuazione degli interventi citati, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a regolare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti giuridici ed economici con il soggetto concessionario, fatti salvi gli effetti comunque prodottisi e i rapporti sorti anteriormente alla data del 31 maggio 1995, ai sensi del comma 2 del citato articolo 6-bis del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995. Entro la medesima data, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede altresì a ridefinire i rapporti con il soggetto concessionario ai soli fini della realizzazione degli interventi indicati.
      2. Per l'attuazione degli altri interventi previsti all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
      3. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 2, lettera f), si applicano le disposizioni dell'accordo di programma per la chimica di Porto Marghera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 1999, e dell'accordo di programma integrativo del 15 dicembre 2000, prevedendo il loro raccordo con la legislazione nazionale vigente in materia.
      4. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 4, lettera a), della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri dei comuni di Venezia e di Chioggia, adotta, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le relative norme di attuazione prevedendo, in particolare, il loro raccordo con le disposizioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e con le altre disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di rilascio e di locazione di immobili ad uso abitativo. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di
 

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cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 novembre 1984, n. 798.
      5. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 4, lettere d) ed e), le priorità programmatiche, nonché i criteri per l'assegnazione dei contributi sono disciplinati da apposita delibera del consiglio comunale di Venezia.
      6. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 4, lettera g), i comuni interessati presentano proposte di riutilizzo e gestione al Comitato.
      7. Il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, previsto dalla legge della regione Veneto 27 febbraio 1990, n. 17, come modificata dalla legge della regione Veneto 24 gennaio 1992, n. 8, è parte integrante del Piano generale.
      8. Il progetto integrato ridefinito dall'accordo di programma sottoscritto il 3 agosto 1993 tra il Magistrato alle acque di Venezia e il comune di Venezia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, e il programma degli interventi integrati per il risanamento igienico-edilizio della città di Venezia sono parte integrante del Piano generale.
      9. Il progetto per la valutazione e la gestione della sicurezza antincendio a Venezia e il piano per la rete idrica antincendio del comune di Venezia sono parte integrante del Piano generale.
      10. I piani predisposti dall'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione sono parte integrante del Piano generale.
      11. Gli interventi di cui all'articolo 5 sono parte integrante del Piano generale.
      12. Il comune di Mira ha facoltà di proporre all'Ufficio di piano, di intesa con il comune di Venezia, interventi finalizzati al recupero morfologico, ambientale e funzionale delle casse di Colmata. Tali proposte, ove approvate dal Comitato, sono parte integrante del Piano generale.
 

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      13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio emana un apposito decreto recante il riconoscimento della laguna di Venezia quale area di importanza internazionale ai sensi della Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.